Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 21 dicembre
1954 6 maggio 1955, n. 84
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 18 novembre 1954: « Norme
per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della
Regione siciliana
Presidente: PERASSI; Relatore: CATINELLA;
P.M. EULA ; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. NICOL).
(omissis)
La legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 18 novembre 1954 intitolata « Norme per la
disciplina del lavoro d facchinaggio negli scali ferroviari della Regione
siciliana , dispone (art. 1) la istituzione, presso gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, con decreto dell'Assessore regionale al
lavoro ed alla previdenza sociale, di una commissione, la quale, secondo lart.
2 deve:
a) determinare in base agli usi, consuetudini ed alle
esigenze locali, i lavori di facchinaggio e di competenza esclusiva delle
cooperative, carovane ed altri enti costituiti tra lavoratori presso gli
scali, le
stazioni ferroviarie e di autotrasporti,
le aziende, i mercati non regolati da altre disposizioni legislative:
determinare gli scali ferroviari nei quali i lavori di facchinaggio sono di
esclusiva competenza delle cooperative, compagnie, carovane ed altri enti
costituiti tra lavoratori e vietati ai lavoratori isolati:
b) fissare, in base al medio volume di lavoro di
ciascuna sede, il numero dei facchini delle carovane e compagnie;
c) proporre all'Assessore al lavoro le compagnie, le
carovane e gli altri enti costituiti tra lavoratori cui concedere il
riconoscimento, istituire e tenere aggiornato il registro delle carovane, delle
compagnie e degli altri enti esistenti nella provincia:
d) fissare ed approvare tariffe, orari, norme e
regolamenti relativi ai lavori di facchinaggio predetti:
e) emanare ogni altra disposizione ed adottare ogni
altro provvedimento per la migliore esecuzione dei lavori medesimi. L'art. 3
disciplina la convocazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali:
e gli artt. 4 e 5 regolano la istituzione, con decreto dell'Assessore al
lavoro ed alla previdenza sociale, di una commissione regionale con funzioni
di controllo e di coordinamento dell' attivit delle commissioni provinciali.
Con ricorso del 25 novembre 1954 il
Commissario dello Stato ha contestato la legittimit costituzionale della
legge, denunciando con il primo motivo che la materia da essa regolata, essendo
direttamente connessa con il servizio nazionale delle ferrovie dello Stato, non
rientra tra quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale: e,
subordinatamente, con il secondo motivo, che nella ipotesi che l'Assemblea
abbia ritenuto di regolare materia di lavoro entro i limiti della potest
legislativa prevista dall'art. 17, lett. f) si dovrebbe rilevare il difetto di situazioni
particolari e di interessi propri della Regione che condizionano l'esercizio di
tale potest, nonch la violazione dei principi e degli interessi generali cui
si informa la legislazione dello Stato. Con memoria del 14 dicembre 1954
Con memoria depositata il 18 dicembre 1954,
la difesa del Commissario dello Stato ha illustrato i motivi del ricorso.
All'udienza del 21 dicembre 1954 il
difensore dello Stato ha insistito sui motivi della impugnazione. Il difensore
della Regione ne ha chiesto il rigetto illustrando le argomentazioni svolte
nella memoria.
Il Procuratore generale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso infondato,
poich la materia regolata dalla legge impugnata, pur potendo avere riflessi
indiretti sul servizio nazionale delle ferrovie dello Stato, rientra nell'ampia
dizione dell'art. 17, lett. f) dello
Statuto siciliano. Appare evidente, infatti, che il legislatore regionale ha
voluto tutelare con la legge controversa una categoria di prestatori d'opera
particolarmente esposta a sfruttamento per la natura stessa delle condizioni in
cui l'attivit lavorativa viene prestata.
2. - Insussistente appare la violazione
lamentata con il secondo motivo del ricorso relativa alla pretesa carenza di
condizioni e di interessi particolari della Regione, giacch tali condizioni
ed interessi particolari sono stati denunziati negli atti dell'Assemblea
regionale, specialmente nella relazione dei deputati che hanno proposto la
legge.
Al rilievo formale della esistenza della
predetta denunzia va limitato l'esame di legittimit dell'Alta Corte, come
stato altre volte deciso.
3 - In merito all'altra censura, pure
specificata nel secondo motivo, relativo ad una pretesa violazione dei principi
e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (art. 17
dello Statuto), l'Alta Corte ne rileva la infondatezza, sia sotto il profilo
che la tutela del lavoro espressamente considerata dall'art. 35 della
Costituzione della Repubblica, sia anche perch lo Stato ha posto principi
analoghi a quelli della legge impugnata nelle disposizioni che regolano il
lavoro di facchinaggio nelle zone portuali.
4 - certo, tuttavia, che la potest
legislativa della Regione art. 17 dello Statuto non pu interferire nella
legislazione statale quando tale legislazione esista con carattere
necessariamente unitario per l'intera Repubblica in quanto riferentesi a
servizi di carattere nazionale. L'ipotesi ricorre per la legislazione relativa
ai trasporti ferroviari gestiti dallo Stato.
Ora, mentre l'interferenza con la
legislazione statale espressamente esclusa nel primo comma dell'art. 2 della
legge impugnata, non appare invece evitata dalla diversa dizione del secondo
comma, ove non stato ripetuto il riferimento al rispetto di altre
disposizioni legislative.
Pertanto il predetto secondo comma
costituzionalmente illegittimo.
P. Q. M.
L'Alta Corte accoglie per quanto di
ragione il ricorso proposto dal Commissario dello Stato, e per l'effetto
dichiara la illegittimit costituzionale del secondo comma della lettera a) dell'art. 2 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 novembre 1954 recante
norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della
Regione siciliana.